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Decreto Ristori-Bis

Pubblicato da costantinowp il

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Ristori-bis.


Il provvedimento, approvato a pochi giorni di distanza dal decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), introduce ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
SI RIBADISCE CHE TALI MISURE SONO STATE PREVISTE E SONO IN VIGORE MA MANCANO TUTTA UNA SERIE DI PROCEDURE AL FINE DI RENDERLE DEFINITIVE E OEPRATIVE COME LA CONVERSIONE IN PARLAMENTO ENTRO 60 GG. CHE POTREBBE MODIFICARE IL DECRETO, LE CIRCOLARI ATTUATIVE DA PARTE DEI MINISTERI/INPS/INAIL. PERTANTO ULTERIORI SVILUPPI SARANNO RESI NOTI.

Il Decreto in pillole:
Rideterminazione del contributo a fondo perduto del decreto Ristori
La platea dei contribuenti destinatari dei contributi a fondo perduto è ampliata rispetto a quanto stabilito dal Dl 137/2020 e, in alcuni casi, è innalzato l’ammontare del bonus. A tal fine, l’allegato a quel provvedimento, contenente l’elenco delle attività (e relativi codici Ateco) beneficiarie degli indennizzi (vedi “Dl Ristori, le misure – 1. Nuovo contributo a fondo perduto”), viene sostituito da un nuovo allegato 1, che include ulteriori categorie, precedentemente non inserite (tra queste, internet point, ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, bus turistici, trasporti lagunari, corsi di danza, lavanderie industriali, negozi di bomboniere, fotoreporter, traduttori e pirotecnici).

Inoltre, sono previste:
• una maggiorazione del contributo del 50% (si passa, quindi, dal 150 al 200%) per gli esercenti le attività contraddistinte dai codici 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto e da uno scenario di gravità elevata (regioni arancioni) o massima (regioni rosse)
• l’attribuzione del contributo nel 2021, nel limite di spesa di 280 milioni, ai soggetti con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020. Anche questo indennizzo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione di specifica istanza, secondo le modalità e i termini fissati da un provvedimento della stessa Agenzia. Il ristoro è determinato entro il 30% del contributo ex articolo 1, Dl n. 137/2020, per chi svolge come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 1 al Dl n. 149/2020; spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del Dl n. 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita Iva attiva dal 1° gennaio 2019) ed entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25, Dl n. 34/2020, per chi svolge come attività prevalente una di quelle riferite a codici non rientranti nel citato allegato 1.
Contributi per le attività con sede nei centri commerciali
Con il comma 4 dell’art. 1, il contributo previsto dal D.L n. 137/2020 viene riconosciuto, per l’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.
Nuovo contributo a fondo perduto
L’allegato 2, invece, individua i codici Ateco riferiti alle attività interessate dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm 3 novembre 2020 per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (“zone rosse”). Agli operatori economici con partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle incluse nell’allegato 2 (sono inclusi, tra gli altri, il commercio al dettaglio, ambulanti, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing, servizi di cura degli animali da compagnia, agenzie matrimoniali e d’incontro) e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in una “zona rossa”, spetta un contributo a fondo perduto, calcolato secondo le percentuali riportate nella medesima tabella e con applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 3 a 11, del decreto “Ristori”, Dl n. 137/2020. Non può accedere al contributo chi ha attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre scorso.
Credito d’imposta affitto
Il credito locazioni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, già previsto dall’articolo 8 del Dl n. 137/2020 in favore di determinate categorie di operatori economici (vedi “Dl Ristori, le misure – 3. Altri tre mesi di bonus affitti”), è esteso alle imprese che esercitano le attività individuate nell’allegato 2, nonché a quelle svolgenti le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator), e che hanno la sede operativa in una “zona rossa”. Si tratta del credito d’imposta per le locazioni commerciali, spettante – indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente – nella misura del 60%, per gli immobili a uso non abitativo, ovvero del 30% (50% per le strutture turistico-ricettive), in caso di affitto d’azienda. Il beneficio compete se, nel mese di riferimento, si è avuta una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Cancellazione della seconda rata IMU
Abolito il pagamento della seconda rata dell’Imu 2020 relativa agli immobili (e relative pertinenze) ubicati nei comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (“zone rosse”), nei quali vengono esercitate attività individuate dai codici inclusi nell’allegato 2. L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario dell’immobile sia anche gestore dell’attività che vi viene esercitata. Ricordiamo che analoga misura è stata adottata con l’articolo 9 del Dl “Ristori”, il n. 137/2020, per gli immobili riferiti alle attività indicate nella tabella allegata a quel provvedimento (vedi “Dl Rilanci, le misure – 2. Cancellata la seconda rata Imu”).
Restano ferme le disposizioni del decreto Agosto (art. 78, D.L. n. 104/2020) in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata, e dell’art. 9 del D.L. n. 137/2020.
Proroga versamenti
Estesa a tutti i soggetti Isa dei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto “Ristori-bis”, con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti in “zona arancione”, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i contribuenti “solari”, è il 2020). Il differimento si applica a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Si ricorda che, prima dell’adozione dei Dl “Ristori”, identica proroga era già stata riconosciuta dal decreto “Agosto” ai soli contribuenti con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (articolo 98, comma 1, Dl n. 104/2020), vedi “Il fisco nel decreto “Agosto” – 1 Proroga secondo acconto Isa”.
Sospensione dei versamenti per il mese di novembre
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), l’articolo 7 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) ai versamenti relativi all’IVA.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, l’art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Novità per la Cig Covid
L’art. 12 proroga al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori bis). Si estende così la cassa integrazione Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.
Bonus baby sitter e congedo straordinario
Per le zone rosse nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, all’art. 13 viene riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile.
Il successivo art. 14 invece, sempre per le regioni rosse nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, introduce un bonus baby sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
Sia il congedo straordinario (art. 13) che il bonus baby sitter (art. 14) sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
All’art. 15, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore”, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore:

  • delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge, n. 266/1991;
  • delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge n. 383/2000;
  • delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe.
    Lo Studio vi terrà aggiornati appena avremo tutte le procedure nel dettaglio.

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